PACE FISCALE: PIU’ RATE E MAGGIORE CONVENIENZA PER LE LITI
Le rate della rottamazione ter passano a 18 in cinque anni, sanatoria anche per gli errori formali che sostituiscono la DIS
Il Decreto legge n. 119/2018, decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2019, è attualmente al vaglio del Parlamento ai fini della sua conversione in legge. Al momento sono già stati approvati gli emendamenti proposti dal Senato della Repubblica, ora il testo passerà alla Camera.
Le modifiche apportate in relazione alla c.d. pace fiscale dal Senato al Decreto fiscale incidono sugli articoli: 3, rubricato “Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione”, 6 rubricato “Definizione agevolata delle controversie tributarie” e 9“Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale”.
Definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione
Le modifiche riguardanti la definizione agevolata delle cartelle esattoriali, ex art. 3 del DL n. 119/2018, vertono su tre aspetti:
- sono state modificate le scadenze delle rate da corrispondere a seguito dell’adesione alla rottamazione. Chi decide di avvalersi del pagamento rateale, dovrà corrispondere le rate in un numero massimo di 18 consecutive, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al dieci per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre dell’anno 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020;
- è tollerato il “lieve ritardo” nel versamento delle rate. Il legislatore ha previsto infatti che l’effetto di inefficacia della definizione a seguito del “mancato, insufficiente o tardivo versamento” non si produce nei casi in cui tale tardività risulti inferiore a 5 giorni, su tali somme, inoltre, non sono dovuti interessi;
- anche a seguito della presentazione dell’istanza di adesione alla rottamazione-ter, come già accaduto per le precedenti edizioni, è previsto il rilascio del DURC.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Per quale che riguarda la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, ex art. 6 del DL n. 119/2018, gli emendamenti approvati introducono nuove e più favorevoli percentuali di sconto, in particolare nelle controversie in cui risulta soccombente l’Agenzia delle Entrate.
Infatti, il nuovo testo dispone che le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 90% del valore della controversia qualora questa sia pendente nel primo grado di giudizio e non sia stata depositata alcuna pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo;
- del 40% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nella pronuncia di primo grado e del 15% in caso di soccombenza dell’amministrazione nella pronuncia di secondo grado;
- del 5% del valore della controversia per le liti tributarie pendenti in Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione decreto, in caso di soccombenza dell’Agenzia delle Entrate in entrambi i gradi di giudizio.
È stato poi previsto che, in caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra contribuente e ente impositore, le controversie potranno essere definite con il pagamento delle sole imposte, senza le sanzioni e gli interessi, per i rilievi in cui il contribuente è risultato soccombente e con le percentuali sopra illustrate, per i rilievi in cui è risultata soccombente l’Agenzia delle Entrate.
Resta fermo il pagamento del 100% del valore della controversia in tutti gli altri casi.
Disposizioni in materia di dichiarazione integrativa speciale
Sulla tanto discussa dichiarazione integrativa speciale, prevista dall’articolo 9 del Decreto fiscale in commento, il Senato ha fatto un passo indietro, sostituendo radicalmente la disposizione citata.
Il nuovo articolo 9, rubricato “Irregolarità formali”prevede che le irregolarità, le infrazioni e le inosservanze di obblighi o adempimenti, di natura formale, non rilevanti sulla determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ai fini dell’IVA e dell’IRAP e sul pagamento dei tributi, commesse fino al 24 ottobre 2018, potranno essere regolarizzate mediante il versamento di una somma pari ad euro 200 per ciascun periodo d’imposta cui si riferiscono le violazioni.
Tale versamento è eseguito in due rate di pari importo entro il 31 maggio 2019 ed entro il 2 marzo 2020. Ai fini del perfezionamento della regolarizzazione è necessario, oltre al pagamento delle somme dovute, anche la rimozione della irregolarità od omissioni.
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria per l’emersione delle attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato, di cui all’articolo 5-quater del DL n. 167/1990, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 227/1990.