PACE FISCALE: NUOVA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

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PACE FISCALE: NUOVA DEFINIZIONE DELLE LITI FISCALI PENDENTI

La bozza del decreto fiscale Collegato alla legge di bilancio 2019 prevede, oltre ad una “ri-edizione” della c.d. rottamazione delle cartelle esattoriali anche una nuova definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti che, sotto molti aspetti, ricalcherà quella prevista dal DL 50/2017.
La disposizione in commento prevede la possibilità di definire in modo agevolato le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione anche a seguito di rinvio, attraverso il pagamento di un importo pari al valore della controversia calcolato ai sensi del comma 2 dell’articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre1992, n. 546.

Tuttavia, e questa è la principale novità, in deroga a quanto testè esposto, in caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare resa sul merito ovvero sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio (ad esempio in merito all’appello dell’ufficio dichiarato inammissibile) alla data di presentazione della domanda di definizione, le controversie potranno essere definite con il pagamento:

  • a) della metà del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • b) di un terzo del valore in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.

Le controversie relative esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate al tributo potranno, invece, essere definite con il pagamento del quaranta per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare sul merito o sull’ammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, la percentuale scende al quindici per cento.
Le definibilità sarà circoscritta alle controversie per le quali il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 30 settembre 2018 e il cui processo alla data della presentazione della domanda di definizione non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Al pari della precedente edizione saranno escluse dall’istituto le controversie aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali dell’UE, l’IVA all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.

Il versamento degli importi dovuti, per i quali è esclusa la compensazione, avverrà in massimo cinque rate trimestrali di cui la prima con scadenza prevista il 16 maggio 2019. Sulle rate successive alla prima, da versare entro l’ultimo giorno del trimestre di scadenza, si applicano gli interessi legali calcolati dal 17 maggio 2019 alla data del versamento. La definizione si perfeziona con il pagamento della prima o unica rata. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

L’istanza di adesione, una per ciascuna autonoma controversia, dovrà essere presentata entro il 16 maggio 2019.

Le controversie definibili non saranno sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice. In tal caso il processo sarà sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2019.

Inoltre per le controversie definibili saranno automaticamente sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore dell’articolo in commento fino al 16 maggio 2019.
L’eventuale diniego della definizione dovrà essere notificato al contribuente entro il 31 ottobre 2019 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuali ed sarà impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia.
Infine, anche in questo caso come nella precedente edizione, è prevista la possibilità per ciascun ente territoriale di stabilire, entro il 31 marzo 2019, l’adesione all’istituto con riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo.

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