
Definizione saldo e stralcio debiti tributari
La quarta rottamazione, prevista dalla Legge di Bilancio 2019, consente di definire con modalità agevolate i debiti delle persone fisiche, che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica. Sono definibili i debiti derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento ai fini Irpef e Iva, a titolo di tributi, interessi e sanzioni. Deve trattarsi di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, diversi da quelli che sono stati annullati automaticamente entro il 31 dicembre 2018 (“saldo e stralcio 2018” per i debiti fino a mille euro).
E’ possibile definire anche i carichi derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, versando una somma determinata con modalità analoghe a quelle previste per i tributi.
Per accedere alla definizione, deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare non sia superiore a 20mila euro. Al riguardo, si ricorda che l’Isee è l’indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Le persone fisiche in grave difficoltà economica, comprovata mediante ISEE, possono estinguere i debiti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora.
Le persone interessate devono pagare:
a) le somme affidate all’Agente della Riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:
- al 16%, qualora l’ISEE del nucleo familiare risulti non superiore a 8.500 euro;
- al 20%, qualora l’ISEE del nucleo familiare sia compreso tra 8.500 e 12.500 euro;
- al 35%, qualora l’ISEE sia superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;
b) l’aggio maturato a favore dell’Agente della Riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.
E’ inoltre previsto che:
- il debitore presenta la dichiarazione entro il 30 aprile 2019;
- le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35% con scadenza il 30 novembre 2019, il 20% con scadenza il 31 marzo 2020, il 15% con scadenza il 31 luglio 2020, il 15% con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15% con scadenza il 31 luglio 2021.
In caso di rateazione, si applicano interessi del 2% annuo.
Entro il 31 ottobre 2019, l’Agente della Riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione, l’ammontare complessivo delle somme dovute (e delle singole rate) nonché, se sussistente, la mancanza dei requisiti per il riconoscimento di grave difficoltà economica, o la presenza di debiti diversi da quelli definibili in base alle norme in esame, con conseguente impossibilità di estinguere il debito con gli sconti previsti dal saldo e stralcio. Nel caso di diniego alla rottamazione a saldo e stralcio, l’Agente della Riscossione avverte il contribuente che i debiti inseriti nella dichiarazione, se possono “rientrare” nella rottamazione ter, sono automaticamente inclusi in tale definizione, con indicazione delle somme dovute. L’ammontare è ripartito in 17 rate: la prima, pari al 30% del dovuto, scade il 30 novembre 2019, mentre il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, scadenti il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020. Si applicano, a partire dal 1° dicembre 2019, gli interessi del 2% annuo.
Tolleranza di cinque giorni per chi paga a rate
In caso di mancato integrale pagamento degli importi dovuti per la definizione, sia dell’unica rata, sia di una delle rate successive, la definizione non si perfeziona e il pagamento non potrà essere dilazionato. Così come è disposto per la terza rottamazione, per chi paga a rate, è prevista una tolleranza di 5 giorni. Nei casi di tardivo versamento delle rate non superiore a cinque giorni, non scatta perciò la decadenza dai benefici e non sono dovuti interessi.