Decreto 119/2018: Condono PVC : le disposizioni attuative

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Decreto 119/2018: Condono PVC : le disposizioni attuative

Con il Provvedimento n. 17776/2019 del 23 gennaio 2019 del direttore dell’Agenzia delle Entrate adottato d’intesa con il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono state definite le modalità applicative per la definizione agevolata dei processi verbalidi constatazione (disposizioni di attuazione dell’articolo 1 del D.L. n. 119 del 2018).

In sostanza, con la definizione agevolata di cui all’articolo 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione) del suddetto decreto, possono essere definite integralmente, senza applicazione delle sanzioni, le violazioni, riferite a ciascun periodo d’imposta, oggetto di processo verbale di constatazione, consegnato entro il 24 ottobre 2018 (data di entrata in vigore del decreto), in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all’estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e imposta sul valore aggiunto.

Qualora il processo verbale riguardi più periodi d’imposta, può essere definito integralmente anche un solo periodo d’imposta.

Oggetto della definizione agevolata sono le violazioni sostanziali che danno luogo a sanzioni collegate ai tributi, con esclusione delle violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, imposta di registro) e di quelle riferite a violazioni di natura formale constatate nel processo verbale.

È bene ricordare che, le violazioni formali, sono invece regolarizzabili tramite la definizione agevolata disciplinata dall’articolo 9 del D.L. n. 119/2018. Possono inoltre essere definite anche le violazioni constatate nel processo verbale relativamente ai periodi d’imposta per i quali la dichiarazione risulta omessa.


Modalità e termini di presentazione della dichiarazione – Il contribuente che intende avvalersi della definizione agevolata deve presentare, entro il 31 maggio 2019, le dichiarazioni per i periodi d’imposta per i quali, al 31 dicembre 2018, non sono ancora scaduti i termini di decadenza dell’accertamento, tenendo conto anche dell’eventuale raddoppio dei termini (articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, D.L. n. 78/2009).
In merito ai periodi d’imposta fino al 31 dicembre 2015 oggetto dei Pvc definibili, i termini per l’accertamento, invece, sono prorogati di due anni, limitatamente ai tributi per i quali sono state constatate le violazioni, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione per la regolarizzazione.

Versamento delle somme dovute –La definizione agevolata in questione, si perfeziona con la presentazione della predetta dichiarazione e con il versamento delle imposte autoliquidate o il riversamento del credito indebitamente compensato, in unica soluzione o della prima rata, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997, entro il 31 maggio 2019.

Il versamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione o con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima vanno versate entro l’ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
In caso di inadempimento nei pagamenti rateali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973.

Sempre nel Provvedimento in esame, sono definite le modalità e i termini per la definizione agevolata dei processi verbali aventi ad oggetto violazioni in materia di IVA all’importazione.

A tal proposito, è stabilito che, per quanto riguarda i Pvc aventi ad oggetto violazioni riferite alle dichiarazioni e operazioni doganali, in materia di Iva all’importazione:

  • il contribuente presenta una dichiarazione, in carta libera, direttamente o all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al competente Ufficio delle dogane ed effettua il versamento dell’imposta, in un’unica soluzione, senza applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni irrogabili ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997;
  • il versamento delle somme dovute a titolo di violazioni in materia di IVA all’importazione è effettuato in dogana utilizzando le ordinarie modalità di pagamento (contanti, bonifico bancario o a mezzo conto corrente postale, altri mezzi elettronici di pagamento). L’Ufficio delle dogane rilascia apposita ricevuta Modello A 22 recante l’indicazione “Art. 1 – Adesione alla definizione agevolata 2018 – processi verbali di constatazione”;
  • la procedura si perfeziona con la presentazione della dichiarazione e con l’effettuazione del versamento entro il 31 maggio 2019;
  • si può avvalere della definizione anche il contribuente al quale, dopo il 24 ottobre 2018, l’ufficio delle Dogane ha notificato un atto di accertamento avente a oggetto le violazioni contestate nel Pvc, sempre che tale procedimento non sia stato già concluso tramite altri istituti definitori ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale. Non è causa di preclusione neppure la presentazione di memorie difensive riguardanti le violazioni constatate nel processo verbale oggetto di definizione agevolata.

Inoltre, il Provvedimento si sofferma anche sugli effetti della dichiarazione presentata per la definizione agevolata del processo verbale di constatazione.

Risoluzione n. 8/E– L’Agenzia delle Entrate, inoltre, con la Risoluzione n. 8/E del 23 gennaio 2019, ha provveduto all’istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di imposte e contributi previdenziali autoliquidati a seguito di definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 1 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, (convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 2018, n. 136).

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