Cass. Ordinanza 5077/2019: notifica avviso di accertamento con la C.A.D.
In caso di momentanea assenza del destinatario, l’avviso di accertamento può dirsi correttamente notificato mediante servizio postale se il fisco, in sede di giudizio, dimostra il ricevimento della raccomandata che informa del tentativo di notifica e del deposito della busta contenente l’atto presso l’Ufficio postale (cd. CAD – comunicazione di avvenuto deposito).
È quanto emerge dall’ordinanza n. 5077/2019 della Corte di Cassazione.
Nel caso di specie, in breve, la Commissione Tributaria Regionale per la Puglia ha disposto l’annullamento di una cartella esattoriale perché basata su avvisi di accertamento di cui il contribuente ha eccepito l’omessa notifica e la conseguente decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere impositivo.
Il Collegio regionale ha accolto la domanda del contribuente sul rilievo che l’Agenzia fiscale ha eseguito la notifica degli atti presupposto della cartella ai sensi degli artt. 14 e 8 della L. n. 890 del 1982, senza tuttavia provare il corretto svolgimento del procedimento ivi descritto, non avendo prodotto in giudizio la cartolina di ritorno delle comunicazioni di avvenuto deposito, documento indispensabile ai fini della prova della ritualità del procedimento di notifica a mezzo posta.
Per quanto è qui d’interesse, in base all’art. 8 della Legge 890 del 1982 (“Notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari”), «se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifiutano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario».
Il comma 4 della stessa norma dispone: «Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito è data notizia al destinatario, a cura dell’operatore postale, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. L’avviso deve contenere l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell’ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito, nonché l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l’avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l’atto sarà restituito al mittente.»
Ebbene, l’Agenzia ha proposto ricorso alla Suprema Corte e ha denunciato la violazione e falsa applicazione di legge con riferimento all’articolo 8 L. n. 890/82.
La difesa erariale ha argomentato che ai fini della regolarità della notifica a mezzo posta è sufficiente che l’Ufficiale postale dia atto di aver effettuato i prescritti adempimenti, e che sia fornita la prova della spedizione della raccomandata di avviso dell’avvenuto deposito, senza che sia necessaria anche l’esibizione dell’avviso di ricevimento relativo a tale comunicazione.
Con l’ordinanza in esame, nel rigettare il ricorso erariale, gli Ermellini hanno osservato:
- che la comunicazione di avvenuto deposito, ai sensi del comma 4 dell’articolo 8 della legge n. 890 del 1992, deve essere inviata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- che tale adempimento è stato ritenuto indispensabile sia dalla Corte costituzione che dal legislatore al fine di assicurare la effettiva conoscenza da parte destinatario dell’avvenuto deposito dell’atto presso l’Ufficio postale;
- che, secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale, «si impone una lettura omogenea del sistema di notificazione a mezzo ufficiale giudiziario diretta o a mezzo del servizio postale» ;
- che, pertanto, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento notificatorio di cui all’art. 8 in discorso è necessario – scrive testualmente la S.C. – «che la parte fornisca la prova dell’effettivo e regolare invio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata di inoltro della comunicazione di avvenuto deposito (cd. CAD), verifica che presuppone l’esibizione in giudizio del relativo avviso, fermo restando che, risultando tale seconda raccomandata regolata dalle norme relative al regime postale ordinario, la regolarità delle modalità di invio e di ricezione dello stesso andranno verificate secondo le norme del regolamento postale applicabile»
A parere della Corte, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi: la C.T.R. pugliese ha giustamente ritenuto «indispensabile, ai fini del corretto espletamento della procedura notificatoria, la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento relativo alla raccomandata prevista dall’art. 8 della l. n. 890 del 1992».
Conseguentemente, il ricorso del fisco è stato rigettato.