CASS. DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA : CHIARITI I LIMITI DELLA PRECLUSIONE DI UTILIZZABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 32 D.P.R. 600/1973

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CASS. DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA : CHIARITI I LIMITI DELLA PRECLUSIONE DI UTILIZZABILITA’ AI SENSI DELL’ART. 32 D.P.R. 600/1973

CHIARITI IN VIA DEFINITIVA I LIMITI DELLA PRECLUSIONE DI UTILIZZABILITA’ DELLA DOCUMENTAZIONE NON PRODOTTA IN SEDE DI CONTRADDITTORIO AI SENSI DELL’ART. 32 DEL D.P.R. 600/1973

Affinchè possa trovare applicazione la preclusione di utilizzabilità della documentazione non prodotta o tardivamente presentata è necessario che il documento cui si riferisce la preclusione sia stato espressamente richiesto dall’Ufficio.

Ai fini dell’operatività della preclusione probatoria relativa al documento non esibito in sede di controllo, è necessario sia che l’Amministrazione finanziaria abbia espressamente e specificatamente richiesto il documento del quale lamenta l’inutilizzabilità, sia che lo stesso, al momento della richiesta, non fosse già nella sua disponibilità. È questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 22 giugno 2018, n. 16548.

La fattispecie trae origine dalla vittoriosa impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano di due avvisi di accertamento sintetici relativi agli anni d’imposta 2004 e 2005, emessi all’esito dell’invio di un questionario e della produzione di documentazione da parte del contribuente. L’Agenzia delle Entrate proponeva appello, che veniva accolto dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Pertanto, il contribuente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando che i giudici di seconde cure avessero errato sia nel ritenere inutilizzabile la documentazione prodotta in giudizio perché non trasmessa all’Ufficio in risposta al questionario, nonostante questa non fosse stata specificatamente richiesta, sia nel non rilevare che taluni dati erano già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, poiché consegnati nel 2006, in adesione ad un invito al contraddittorio finalizzato al controllo della posizione fiscale del 2002.

Prima di procedere ad una disamina del caso di specie, si rammenta che, secondo quanto stabilito dall’articolo 32 D.P.R. 600/1973, se il contribuente, invitato dall’Amministrazione finanziaria a rispondere ad un questionario ed a fornire i documenti, i dati e le informazioni atte allo svolgimento dei controlli, non adempie a detta richiesta, è sanzionato con l’inutilizzabilità in sede processuale e amministrativa dei documenti domandatigli.

Ebbene, la fattispecie in esame ha offerto ai giudici di piazza Cavour lo spunto per chiarire diverse questioni ed enunciare principi molto interessanti a tutela del contribuente.

In prima battuta, la Corte di Cassazione ha ricordato che l’invito a rispondere al questionario e a inviare la documentazione richiesta sono adempimenti finalizzati ad evitare l’instaurazione del contenzioso, facilitando un dialogo preventivo fra Amministrazione finanziaria e contribuente. Conseguentemente, in virtù dei principi di lealtà, correttezza e collaborazione, l’Agenzia delle entrate deve fissare un termine minimo per l’adempimento, avvertendo il contribuente delle conseguenze che potrebbe subire in caso di inottemperanza, pena la non applicabilità della sanzione de qua.

Successivamente, il Supremo consesso si è pronunciato sui criteri di applicabilità dell’articolo 32 citato, rimarcando che la preclusione probatoria relativa al documento non esibito in sede di controllo opera soltanto in presenza di specifica ed espressa richiesta, da parte dell’Ufficio, del documento del quale si lamenta l’inutilizzabilità in sede processuale. Ciò in quanto la suddetta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa previsto dall’articolo 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva richiamato dall’articolo 53 Cost. (cfr., Cass., sentenza n. 13289/2011).

Pertanto, la documentazione esibita dal contribuente in sede processuale e non espressamente richiesta dall’Amministrazione finanziaria in sede amministrativa può essere liberamente valutata dal giudicenon potendo l’Ufficio chiedere genericamente l’esibizione di qualsiasi dato relativo ad un fatto fiscalmente rilevante e poi sostenere che ogni informazione aggiuntiva a quanto prodotto rientri nella preclusione probatoria.

Da ultimo, sempre con riferimento ai predetti criteri, i giudici di legittimità hanno affermato tout court che, ai sensi degli articoli 6 L. 212/2000 e 18 L. 241/1990, al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell’Amministrazione finanziaria, avendo quest’ultima l’onere di produrre in giudizio ogni documento, anche favorevole al contribuente, che sia in suo possesso (cfr., Cass., sentenza n. 4239/2004).

Conseguentemente, i dati già a disposizione dell’Amministrazione finanziaria, poiché consegnati nel 2006 in adesione ad un invito al contraddittorio finalizzato al controllo della posizione fiscale del 2002, non necessitavano di alcuna produzione, essendo addirittura onere dell’Ufficio produrre in giudizio tali documenti, in quanto nella sua disponibilità.

In virtù di quanto sopra, pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del contribuente, cassando la sentenza impugnata con rinvio al giudice di secondo grado per un nuovo esame della fattispecie

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