Società a ristretta base societaria: la definizione della lite non produce effetti sui soci
La definizione della lite da parte della società di capitali a ristretta base azionaria non comporta effetti nei confronti dei soci cui è stata accertata la percezione di utili non dichiarati, fatta salva la possibilità di definire autonomamente la lite.
Sono queste, sinteticamente, le conclusioni raggiunte dalle Entrate, nel corso di TeleFisco 2019.
La chiusura delle liti pendenti
L’art.6, del D.L. 119/2018, conv. con modif. in L. 136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della controversia.
La soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 20181 porta a definire gli atti con il pagamento delle somme qui indicate:
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- 15% del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
- 5% del valore della controversia, per le controversie pendenti in Cassazione in caso di soccombenza in tutti precedenti gradi di giudizio.
Possono essere definite le controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali il processo non si sia concluso con decisione definitiva alla data della presentazione della domanda di definizione.
La definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto entro la data del 31 maggio 2019 (integralmente, se gli importi da pagare non superano i mille euro). Invece, sopra tale soglia è riconosciuta la possibilità di procedere al pagamento rateale2, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, di cui all’art.8, del D.Lgs. 218/1997, ma con un massimo di venti rate trimestrali, ed esclusione della compensabilità.
Le società a ristretta base azionaria
La legittimità della presunta distribuzione in capo ai soci degli utili non contabilizzati da parte delle società a ristretta base azionaria, che non abbiano optato per il regime di trasparenza di cui all’art.116 del T.U.n.917/86, è ormai consolidata, pur sé per le società di capitali, di norma, vige, ai fini tributari, la netta separazione tra la società e i singoli soci.
La questione, in assenza di una specifica disposizione normativa che preveda tale forma di tassazione, a differenza di quanto previsto dall’art. 5, del T.U.n.917/86, per le società di persone, è tuttavia da anni oggetto di dibattito dottrinario e giurisprudenziale.
Infatti, se nelle società di persone l’imputazione ai soci del reddito societario è svincolato dalla effettiva distribuzione degli utili, nelle società di capitali – indipendentemente dall’esistenza di una ristretta base azionaria – è legato alla effettiva distribuzione.
Detta presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola, in ogni caso, il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci.
TeleFisco 2019
Nel corso di TeleFisco 2019 l’Amministrazione finanziaria ha affermato che la definizione della lite da parte della società di persona non esplica effetti nei confronti dei soci cui è stato accertato un maggior reddito pro capite. “Infatti, sebbene l’atto di accertamento impugnato dalla società contenga l’indicazione dell’ammontare del reddito o del maggior reddito da imputare per trasparenza ai soci, lo stesso non reca la quantificazione né delle imposte né delle sanzioni dovute dai medesimi soci (cfr. Circolare n. 48/E del 24 ottobre 2011, par. 4.15)”.
Così che l’eventuale definizione della lite da parte della società, limitatamente alle sole imposte accertate nell’atto e di competenza della medesima, non esplica efficacia nei confronti dei soci, con riguardo ai redditi di partecipazione accertati in capo a questi ultimi.
E ciò, a maggior ragione, puntualizzano le Entrate vale “per le società di capitali a ristretta base azionaria, per le quali non trova applicazione il principio di tassazione del reddito per trasparenza”.
Resta ferma, naturalmente, la possibilità per i soci di definire autonomamente le controversie aventi ad oggetto gli atti che recano l’accertamento del maggior reddito nei loro confronti.