La definizione della lite pendente spegne le misure cautelari

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La definizione della lite pendente spegne le misure cautelari

Nel caso di adesione all’istituto della definizione delle liti pendenti, l’eventuale misura cautelare già concessa dal Presidente della CTP o soltanto richiesta, viene meno, atteso che si è perfezionata l’adesione con il pagamento della prima rata.

Sono queste, sinteticamente, le interessanti conclusioni raggiunte dall’Amministrazione finanziaria, nel corso di TeleFisco 2019.

Le misure cautelari
In forza di quanto disposto dall’art.22, del D.Lgs.n.472/97, in base all’atto di contestazione, al provvedimento di irrogazione della sanzione o al processo verbale di constatazione e dopo la loro notifica, l’Ufficio o l’ente, quando ha fondato timore di perdere la garanzia del proprio credito, può chiedere, con istanza motivata, al presidente della commissione tributaria provinciale l’iscrizione di ipoteca sui beni del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, e l’autorizzazione a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei loro beni, compresa l’azienda.

Per effetto dell’introduzione dell’art.16-septies, in sede di conversione in legge del D.L.n.119/2018, nell’ambito dell’art.22 del D.Lgs.n.472/97, le istanze di adozione di misure cautelari possono essere inoltrate dal comandante provinciale della Guardia di Finanza, in relazione ai propri processi verbali di constatazione, dando tempestiva comunicazione alla direzione provinciale dell’Agenzia delle Entrate. Compito delle Entrate è quello di esaminare l’istanza e comunicare le proprie eventuali osservazioni al presidente della commissione tributaria provinciale, nonché al comandante provinciale richiedente.

Non sussistono limitazioni in ordine al tipo di beni sequestrabili, e quindi, ai sensi dell’art. 671 del Codice di procedura civile, possono essere oggetto di sequestro: beni mobili (compresi crediti, depositi bancari, quote sociali, azioni, obbligazioni, titoli, eccetera); beni mobili registrati; beni immobili; somme o cose dovute al debitore (nei limiti ammessi per il pignoramento); azienda.
La misura cautelare può riguardare tutti gli importi dovuti (imposta evasa, relativi interessi e sanzioni) sulla base di un atto formale, che può consistere in un processo verbale di constatazione, in un atto di contestazione, in un provvedimento di irrogazione sanzioni, in un avviso di accertamento, o in un atto di recupero.

La chiusura delle liti pendenti
L’art.6, del D.L.119/2018, conv. con modif. in L.136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza da parte del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
In caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 % del valore della controversia.
La soccombenza dell’Agenzia delle Entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data del 24 ottobre 2018 porta a definire gli atti con il pagamento delle somme qui indicate:

  • 40 % del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
  • 15 % del valore della controversia, in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado;
  • 5 % del valore della controversia, per le controversie pendenti in Cassazione in caso di soccombenza in tutti precedenti gradi di giudizio.

Il perfezionamento della definizione
La definizione si perfeziona con il pagamento dell’importo dovuto entro la data del 31 maggio 2019 (integralmente, se gli importi da pagare non superano i mille euro). Invece, sopra tale soglia è riconosciuta la possibilità di procedere al pagamento rateale, secondo la disciplina della dilazione degli importi dovuti a seguito di accertamento con adesione, di cui all’art.8, del D.Lgs.218/1997, ma con un massimo di venti rate trimestrali, ed esclusione della compensabilità.
Il termine di pagamento delle rate successive alla prima scade il 31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio di ciascun anno a partire dal 2019. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.TeleFisco 2019
Nel corso di TeleFisco 2019 l’attenzione è stata puntata, fra l’altro, sui rapporti fra adesione all’istituto della definizione delle liti pendenti e misura cautelare già concessa dal Presidente della CTP ovvero soltanto richiesta.
Per le Entrate, atteso che per espressa disposizione dell’art.6 del D.L. n. 119 del 2018, le definizioni delle liti pendenti si perfezionano con il pagamento dell’intera somma da versare oppure della prima rata e, con la presentazione della relativa domanda, “il regolare perfezionamento della definizione agevolata produce un effetto estintivo della pretesa tributaria inerente alle violazioni constatate ovvero accertate e, nel caso di definizione della lite pendente, produce altresì, come riflesso processuale, l’estinzione del giudizio”. 
Di conseguenza, si tratta di effetti dai quali deriva “il venir meno dell’efficacia di precedenti misure cautelari o esecutive, sempreché non siano riferite anche ad altre violazioni non oggetto della definizione agevolata”.
Naturalmente, in caso di inadempimento nei pagamenti delle rate successive alla prima si applicano le disposizioni relative al recupero coattivo delle restanti somme dovute.

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