CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE: QUALI CONSEGUENZE

CARTELLE ESATTORIALI NON PAGATE: QUALI CONSEGUENZE

Dal momento in cui ricevi una cartella esattoriale hai 60 giorni di tempo per saldare o chiedere la rateazione. Dopodiché potresti subire tutte le conseguenze previste dalla legge e di cui parleremo qui di seguito tra cui, ovviamente, il pignoramento. Ma non è detto che queste scattino già al sessantunesimo giorno. Anzi, tutt’altro. A volte passa molto tempo e, in altri casi, non succede nulla. L’unica cosa certa è che se vorrai pagare anche con un solo giorno di ritardo dovrai chiedere il ricalcolo del debito poiché ci saranno da sommare gli interessi nel frattempo maturati. È vero però che se tali interessi sono irrisori, questi non determinano alcuna conseguenza: esiste infatti il divieto di emettere cartelle esattoriali per debiti inferiori a 30 euro. Con la conseguenza che se gli interessi sono solo di pochi euro, l’Esattore non potrà mai farti nulla.

L’Agenzia Entrate Riscossione ha il potere di attivare delle misure cautelari per “proteggere” il proprio credito, ossia per tutelarsi nel caso in cui, prima del pignoramento, tu possa vendere i tuoi beni, così impedendone di pignorarli. Queste misure cautelari sono il fermo auto e l’ipoteca. Una volta iscritti nei pubblici registri, questi provvedimenti consentono all’Esattore di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche se esso dovesse essere venduto. Il compratore difatti acquista, oltre all’automobile o all’immobile, anche la misura cautelare iscritta dall’Agente della riscossione: per cui se il contribuente originario non paga il proprio debito, il nuovo titolare del bene può subire il pignoramento pur non essendo lui il debitore.

Fermo auto per cartelle esattoriali non pagate

In qualsiasi momento successivo alla notifica della cartella, Agenzia delle Entrate può notificare al contribuente un preavviso di fermo auto con cui gli intima di pagare il debito entro 30 giorni. In caso di mancato versamento delle somme, viene iscritto il fermo al Pra. L’iscrizione del fermo non viene successivamente comunicata. Il fermo non impedisce che l’auto possa essere venduta ma questa non può né circolare, né essere rottamata. Se la polizia dovesse trovarti alla guida dell’auto con il fermo rischi una multa di 776 euro (massimo 3.111 euro) più la confisca del mezzo. «Confisca» significa che il mezzo passa in proprietà allo Stato e tu non hai più modo di recuperarlo.

In base ad alcune direttive interne del precedente agente della riscossione (Equitalia), per debiti inferiori a 2.000 euro, l’esattore dovrebbe iscrivere il fermo su un solo veicolo del debitore; per debiti di valore compreso tra 2.000 e 10.000 euro, su un massimo di 10 veicoli e, infine, per debiti di valore superiore a 10.000 euro, su tutti i veicoli del debitore.

Ipoteca per cartelle esattoriali non pagate

A differenza del fermo auto, che può essere iscritto anche per debiti minimi, l’Agente della Riscossione può iscrivere l’ipoteca sulla casa solo se le cartelle esattoriali non pagate ammontano complessivamente a 20mila euro. Per debiti inferiori non rischi l’ipoteca. Se il tuo debito supera i 20mila euro, puoi pagarne solo una parte in modo da riportarlo sotto la soglia.
L’ipoteca si può iscrivere anche sulla prima casa, contrariamente al pignoramento.

Il pignoramento per le cartelle esattoriali non pagate

A questo punto passiamo, dalle misure cautelari, alle cosiddette misure esecutive ossia al pignoramento vero e proprio.
In questo caso l’Agente della riscossione deve rispettare alcune regole più stringenti. Non può esserci alcun pignoramento se è passato più di un anno dalla notifica della cartella di pagamento. Se tale termine è decorso, l’Esattore deve notificare un secondo atto, la cosiddetta intimazione di pagamento, la quale a sua volta ha efficacia per 180 giorni, scaduti i quali si potrà notificare un’ulteriore intimazione e così via. Sono illegittimi tutti i pignoramenti avvenuti dopo un anno dal ricevimento della cartella o dopo 180 giorni dall’intimazione di pagamento.

Il pignoramento può aggredire solo i beni intestati al debitore. In caso di beni cointestati (ad esempio una casa, un conto corrente, ecc.) il pignoramento può comunque avvenire ma nei limiti del 50%. Questo significa, ad esempio, che nel caso di un immobile in comunione tra coeredi, l’Esattore metterà all’asta l’intero bene ma il prezzo ricavato dalla vendita andrà prima in tasca ai contitolari in relazione alle rispettive quote e solo il residuo viene incassato dal creditore.

Il contribuente nullatenente, che non ha cioè alcun bene intestato, non rischia nulla poiché non esistono sanzioni per il caso di incapacità a soddisfare i creditori.

Pignoramento del conto corrente

Il primo rischio per chi non paga le cartelle esattoriali è il pignoramento del conto corrente. L’Esattore lo può “bloccare” con una semplice raccomandata inviata sia alla banca (di solito viene spedita prima) che al debitore. A quest’ultimo si danno 60 giorni di tempo per pagare. Se non lo fa, le somme presenti sul conto corrente vengono accreditate all’Agente della riscossione fino a coprire il proprio credito. Chiaramente se il conto ha una giacenza inferiore, esso viene svuotato; se invece ha una giacenza superiore, la residua parte resta in banca e viene sbloccata.

Tutta la procedura avviene senza bisogno di un giudice e di udienze in tribunale.

Se il conto corrente è destinato all’accredito dello stipendio, però, il pignoramento può avvenire entro limiti ridotti. In particolare:
– le somme già depositate in banca alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate solo nella misura che eccede il triplo dell’assegno sociale (circa 1.340 euro). Per cui, su un conto di 2mila euro, l’Esattore potrà prendere solo 660 euro);

– gli stipendi successivamente accreditati possono essere pignorati entro questi termini: un decimo per stipendi fino a 2.500 euro;
un settimo per stipendi fino a 5.000 euro;
un quinto per stipendi oltre 5.000 euro.
Le percentuali vengono calcolate sul netto dello stipendio ma al lordo di eventuali cessioni volontarie di un quinto.

Pignoramento stipendio

Il pignoramento dello stipendio può anche avvenire direttamente in capo all’azienda ma nei limiti appena detti:un decimo per stipendio fino a 2.500 euro;
un settimo per stipendi fino a 5.000 euro;
un quinto per stipendi oltre 5.000 euro.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Chi ha debiti superiori a 50mila euro dovuti a imposte sui redditi o Iva non può donare i propri beni se, all’esito della cessione, il suo patrimonio è insufficiente a soddisfare l’Agente della Riscossione. Se lo fa, può essere incriminato per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Lo stesso dicasi se vende i beni, ma solo a condizione che la vendita sia simulata ossia fittizia; se invece avviene a prezzo di mercato, non scatta l’illecito penale. Per far scattare la punibilità, la legge penale contempla la nozione di atti fraudolenti. Come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione nel 2017, una lettura della norma «che facesse coincidere il requisito della natura fraudolenta degli atti con la loro mera idoneità alla riduzione delle garanzie del credito sarebbe in contrasto con il principio di legalità».

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STUDIO LEGALE AVANZOLINI FEDERICO