RIAMMISSIONE PER I DECADUTI DALLA ROTTAMAZIONE BIS: PRONTI I MODELLI
Chi non ha pagato le rate entro il 7 dicembre 2018
In base alla prima formulazione dell’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018, i contribuenti che non avevano correttamente versato le rate pregresse della c.d. “rottamazione-bis” in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018 avrebbero potuto scongiurare la decadenza dalla predetta definizione e accedere ai benefici previsti dalla nuova edizione della definizione (più comode modalità di pagamento) solo regolarizzando in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2018 i versamenti omessi. Pena la decadenza dalla precedente edizione della rottamazione e l‘impossibilità di richiedere per gli stessi carichi l’accesso alla nuova edizione dell’istituto previsto dal DL 119/2018.
Per effetto della modifica apportata al comma 23 dell’art. 3 dal Decreto Semplificazioni (Decreto Legge 135/2018) ad oggi, invece, anche coloro i quali non sono riusciti a regolarizzare i versamenti pregressi della precedente edizione dell’istituto entro il 7 dicembre potranno evitare la decadenza dalla precedente rottamazione accedendo altresì ai benefici previsti dalla nuova edizione dell’istituto.
A tal fine, però, tali contribuenti saranno chiamati a presentare l’apposita dichiarazione di adesione reperibile al seguente link entro il 30 aprile 2019.
Sarà inoltre necessario il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in 10 rate consecutive di pari importo (3 anni) così suddivise:
- le prime due il 31 luglio e il 30 novembre 2019;
- le restanti otto, il 28 febbraio, il 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021.
Chi ha pagato le rate entro il 7 dicembre 2018
I contribuenti che avevano aderito alla cosiddetta “rottamazione-bis” e hanno regolarizzato il versamento delle rate pregresse della medesima scadute a luglio, settembre e ottobre entro il 7 dicembre 2018, in base a quanto disposto dall’art. 3 del Decreto Legge n. 119/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 136/2018, rientrano invece automaticamente nei benefici previsti dalla “Definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione” dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (cosiddetta “rottamazione-ter”).
Ai fini dell’accesso ai benefici previsti dalla nuova definizione tali contribuenti non saranno dunque tenuti (a differenza di quelli che non hanno regolarizzato il pagamento) alla presentazione di alcuna istanza.
Infatti, Agenzia delle entrate-Riscossione, senza alcun ulteriore adempimento a carico del debitore, invierà al contribuente entro il 30 giugno 2019 una “Comunicazione” con il differimento dell’importo residuo da pagare relativo alla “rottamazione-bis”, ripartito in10 rate di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2019.
In questo caso, pertanto, il contribuente non sarà tenuto a presentare una nuova domanda di Definizione agevolata (rientrando automaticamente nei benefici previsti dalla “rottamazione-ter”).